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Novità sull'obbligo in tema di defibrillatori semiautomatci e sulla gestione referti di gara

Di Redazione

Novità sull'obbligo in tema di defibrillatori semiautomatci e sulla gestione referti di gara

Una novità significativa introdotta nella stagione appena iniziata in tutta l'attività è stato l'obbligo in tema di defibrillatori semiautomatici. In base al Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 20 luglio 2013 e dal successivo Decreto del Ministero della Salute del 26/6/2017, infatti, a partire dal 1° luglio 2017, tutti gli impianti sportivi dove si svolga qualsiasi tipo di gara sportiva o manifestazione inserita nei calendari federali, devono essere dotati di un defibrillatore e del relativo addetto debitamente formato al suo utilizzo.

In tutte le attività a squadre e individuali maschili e femminili, nazionali e regionali, organizzate e/o riconosciute dalla FITeT è dunque diventato obbligatorio avere a disposizione nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore semiautomatico che dovrà essere collocato in un posto che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità e una persona debitamente formata all’utilizzo del dispositivo. Può trattarsi di qualsiasi persona debitamente formata, tesserata o non tesserata, che stazioni all'interno dell'impianto di gioco per l'intera durata della manifestazione, ivi inclusi, dunque, giocatori, tecnici, ufficiali di gara o facenti funzione.

La presenza sul campo di gioco  di un medico abilitato alla professione e iscritto all’Ordine dei Medici, il quale assuma su di sé  la responsabilità del primo soccorso e anche  dell'eventuale uso del defibrillatore è sufficiente a soddisfare l'obbligo di personale "laico" non sanitario, in quanto prestazione assistenziale di livello superiore a quanto previsto nel decreto. Tale considerazione vale anche per la presenza di un'ambulanza o di un auto medica  dotata di defibrillatore e medici/paramedici/soccorritori. In tal caso gli operatori sanitari dovranno stazionare all’interno dell’impianto di gioco, in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso.

Le verifiche inerenti la sussistenza dei requisiti (dotazione e personale formato) spettano  esclusivamente al Giudice Arbitro o facente funzioni. La sussistenza di dette prescrizioni dovrà essere annotata sul referto di gara con dichiarazione sottoscritta dal dirigente/tesserato della società ospitante attestante la presenza della persona debitamente formata.

Se il G.A. o il facente funzioni, rilevino la non sussistenza dei requisiti previsti, la gara/manifestazione non potrà avere inizio.

In caso di inottemperanza la società ospitante sarà sanzionata come segue: · fino al 15 novembre 2017 subirà la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole possibile in relazione alla sua formula di svolgimento; · dopo il 15 novembre 2017 subirà la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole possibile in relazione alla sua formula di svolgimento, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 200; · dopo il 15 novembre 2017, quando è già stata sanzionata una prima volta per l’inosservanza della norma, la violazione ad un secondo incontro del campionato è sanzionata con:

  1. a) l’ammenda pari all'importo di € 200,00; b) l’esclusione dal campionato con annullamento di tutti gli incontri eventualmente disputati in precedenza, dei quali non si tiene alcun conto nella classifica finale; c) la squadra è retrocessa, nella stagione successiva, nel livello di Campionato Regionale più basso esistente.

Altro aspetto della massima importanza di cui tenere conto è la nuova procedura di gestione, utilizzo e trasmissione dei referti di gara per lo svolgimento degli incontri a squadre. Nella versione modificata e aggiornata con le disposizioni in merito all’obbligatorietà della dotazione del defibrillatore e del personale debitamente formato, non saranno più spediti dalla Federazione, bensì dovranno essere stampati autonomamente dalla società ospitante, accedendo all’area extranet del sito federale o alla bacheca del programma di affiliazione e tesseramento dedicato alle società.

Per quanto riguarda la gestione del referto di gara e l’inserimento dei risultati da parte della società ospitante, è necessario seguire quanto riportato nell’articolo 22 ai commi 12, 13 e 14 del Regolamento dell’Attività a Squadre (parte generale). La squadra ospitante, al termine dell’incontro, potrà fornire copia del referto di gara alla squadra ospitata, che potrà provvedere autonomamente, con ogni mezzo, a generare una riproduzione fotografica del referto di gara e in ogni caso potrà stampare il referto di gara dopo che la società ospitante avrà eseguito l’inserimento dello stesso nell’area extranet.

Il Giudice Arbitro (per i campionati a squadre maschili di A1/A2/B1/B2 e femminili di A1/A2/B) e le società ospitanti degli incontri a squadre maschili di Serie C1, sono esonerati dall’invio a mezzo posta del referto di gara, che bensì dovrà essere consegnato al responsabile della squadra ospitante per l’adempimento di cui al seguente comma.

In tutti i campionati di serie nazionale la società ospitante deve provvedere all’inserimento del referto di gara utilizzando l’area extranet riservata del sito federale www.fitet.org eseguendo, entro e non oltre le 48 ore successive all’incontro, la procedura di seguito indicata:

  1. a) al momento dell’accesso il programma richiederà il caricamento del referto di gara (in formato .pdf oppure .jpg) comprensivo dei moduli di presentazione delle squadre;
  2. b) il passaggio successivo includerà l’inserimento dei dati del referto di gara comprensivo dei nominativi degli atleti, dei tecnici (ove presenti), del Giudice Arbitro o del tesserato societario nominato dai capitani delle squadre ad assumere le funzioni di arbitro e i risultati completi delle partite disputate dagli atleti delle due squadre.

Eventuali provvedimenti disciplinari assunti nel corso dell’incontro dal Giudice Arbitro, dovranno essere trasmessi, entro e non oltre le ore 10 del giorno successivo alla gara, utilizzando esclusivamente l’applicazione già a disposizione del Settore Arbitrale.

Nelle gare che si svolgono con formula a concentramento, la società ospitante sarà considerata quella che gioca in casa secondo il calendario pubblicato. Alle società inadempienti sarà comminata l’ammenda prevista dalla tabella tasse. Trascorsi sette giorni dall’effettuazione dell’incontro la società ospitante che non ha ancora portato a termine la procedura d’inserimento di cui alle lettere a) e b) perderà l’incontro con il punteggio più sfavorevole possibile in relazione alla formula di svolgimento del campionato e sarà sanzionata con un’ammenda pari alla metà della tassa di iscrizione.

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